05/08/2019

OT….. anno 2020: quali novità?

Come confermata è l’oscillazione del tasso (si legge a pagina 9 dell’opuscolo “LE TARIFFE DEI PREMI Le principali novità” pubblicato da INAIL) per le aziende con almeno due anni di vita. Restano invariati anche i criteri di applicazione e le percentuali di riduzione in relazione, però, alla dimensione della Posizione assicurativa territoriale (Pat) nel suo complesso e non a quella delle singole voci della Pat. La novità principale riguarda le Pat di nuova costituzione che dal 2019 sono ammesse al beneficio della riduzione solo in seguito all’effettuazione di interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza, con ciò superando la distinzione prima esistente tra le aziende con meno o più di due anni di attività. La riduzione per le Pat nel primo biennio di attività è stabilita in misura fissa dell’8%.


Questo – in sintesi – è quanto stabilisce l’art. 23 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 innovativo del T.U. n. 1124/1965, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


Finalmente, oggi ho trovato il nuovo modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione. Si è fatto attendere come non era successo nei due anni precedenti: 8 maggio nel 2017, 26 giugno (aggiornato il 18 luglio) nel 2018.


Allora leggiamo insieme e vediamo cosa è cambiato rispetto allo scorso anno.


A – Interventi di carattere generale

Poche le novità: 10 interventi erano e 10 sono rimasti. Gli stessi.

Solo qualche ritocco minore nella documentazione probante degli interventi:

  • A-7 e A-8 dove scompare la richiesta di far risultare la conferma della politica approvata precedentemente all’anno di riferimento dal verbale del riesame della direzione;

  • A-9 dove si specifica che il certificato SA 8000 deve essere datato nel 2019 o, se datato in anni precedenti, deve essere in corso di validità per l’intero anno 2019;

  • A-10 dove troviamo la novità di maggior rilievo per questo gruppo. Infatti non è più prevista l’assistenza, psicologica e legale a coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro, come azione in attuazione dell’Accordo quadro europeo del 26 aprile 2007. Stessa modifica anche per l’intervento B-13 (B-11 dello scorso anno).

B – Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale

In questo gruppo gli interventi passano da 11 a 14.

Le tre new entry:

  • B-3 per il settore delle costruzioni (L’azienda ha seguito la Prassi di Riferimento UNI/PdR49:2018 “Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni –Linee guida all’applicazione del modello di responsabilità sociale UNI ISO 26000”);

  • B-4 per le micro e piccole imprese (L’azienda ha seguito la Prassi di Riferimento UNI/PdR 51:2018 “Responsabilità sociale nelle micro e piccole imprese (MPI) e nelle imprese artigiane, ovvero imprese artigiane -Linee guida per l’applicazione del modello di responsabilità sociale secondo UNIISO 26000”);

  • B-14 che ha lo stesso testo dell’intervento A-9, cioè SA 8000.

Gli interventi B-1 e B-2 quest’anno garantisco entrambi i 100 punti necessari per inoltrare la domanda (rispettivamente da 80 e 60 punti dello scorso modulo).


Altro inserimento interessante: tra la documentazione probante degli interventi B-8, B-9, B-10, B-11 e B-12, vanno previste evidenze degli indicatori specifici utilizzati per misurare e monitorare il raggiungimento delle attività pianificate e per verificare l’efficacia dell’intervento realizzato. La ditta può anche inviare ulteriore documentazione a supporto della domanda (p.es. tabella di correlazione attività/indicatore di prestazione associato). Previsione assai cara alle norme ISO sui sistemi di gestione che richiedono che le decisioni siano basate su dati di fatto.


C – Interventi trasversali

Anche in questo gruppo aumentano gli interventi tra cui scegliere, da 16 a 19, in questo caso in cosa a quelli preesistenti. Le new entry sono:

  • C-17 → l’azienda ha effettuato interventi finalizzati al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro;

  • C-18 → l’azienda ha fornito un servizio di trasporto casa-lavoro con mezzi di trasporto collettivo integrativo di quello pubblico per i lavoratori che operano in orario notturno (alternativo a C-10);

  • C-19 → l’azienda ha attuato interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine (installazione di barriere per impedire il contatto fisico con il lavoratore e/o di sistemi di videosorveglianza e di sistemi di allarme con chiamata alle forze dell’ordine e/o miglioramento dell’illuminazione artificiale nella struttura e nelle aree annesse).

Tra gli altri aspetti da mettere in evidenza in questo gruppo di interventi cito:

  • un aumento di punti riconosciuti – anche come cambio fascia per alcuni gruppi di tariffa – per gli interventi C-4, C-6, C-14 e C-15;

  • la precisazione che nelle aziende con meno di 15 lavoratori, il RLS deve aver partecipato alla riunione periodica (intervento C-3);

  • tra la documentazione probante dell’intervento C-4 (analisi dei quasi infortuni) viene aggiunto l’elenco dei quasi infortuni rilevati nell’anno;

  • nell’intervento C-7 si specifica la tempistica per la verifica dell’efficacia della formazione (successivamente secondo una tempistica prestabilita dalla procedura in modo tale che la verifica successiva sia svolta non prima di 2 mesi rispetto alla verifica di fine corso);

  • nelle note e nella documentazione probante per l’intervento C-13 (prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol) si chiede – in aggiunta – che ai lavoratori consegnato del materiale informativo. Stessa previsione per l’intervento E-4per la prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici.

D – Interventi settoriali generali

In questo caso, gli interventi sono gli stessi dello scorso anno.

Ciò che balza subito all’occhio, è la specifica del settore di appartenenza delle tariffe a cui vengono riconosciuti gli interventi: I = Industria, A = Artigianato, T = Terziario e AA = Altre Attività. Quindi se una voce di tariffa è presente in ognuno dei quattro settori, non necessariamente è ammessa al beneficio per tutti questi. la stessa modifica vale per gli interventi del gruppo E.

L’unica modifica negli interventi riguarda il D-1 (settore delle costruzioni): l’asseverazione del modello organizzativo e gestionale può essere effettuata in conformità, oltre che alla prassi UNI/PdR 2:2013, anche alla norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) –Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile” (alla cui pubblicazione INAIL ha dedicato oggi una news sul suo sito internet).


E – Interventi settoriali

Oltre agli aspetti di novità comuni con gli interventi del gruppo D, segnalo:

  • Intervento E-17 → da questa misura sono escluse le aziende di cui all’art.3 comma 2 del d.m. 10/3/98 e anche gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti (io la interpreto così, perché la sintassi non è molto chiara…);

  • Intervento E-18 per la sicurezza nei lavori in quota → viene inserita la seguente nota: Gli ancoraggi oggetto dell’intervento devono essere compresi tra quelli di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 13/02/2015 che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano “rimovibili”, perché ad esempio avvitati a un supporto.Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente “su” o “nella” struttura/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell’impresa richiedente ha la disponibilità giuridica.

  • Intervento E-24NEW ENTRY INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RUMORE: l’azienda ha insonorizzato uno o più ambienti di lavoro (cioè ha fatto ricorso a pannelli fonoassorbenti, cabine, cappottature, schermi acustici, separazioni, silenziatori, sistemi antivibranti e/o trattamenti ambientali).

La domanda per la riduzione del tasso è il momento per pensare alla prevenzione, con la consapevolezza che è un punto di partenza, che deve essere costruito su basi solide. Quindi, oltre alla raccolta dei punti necessari, è l’occasione per valutare il grado di conformità alle normative di base per la salute e sicurezza dei lavoratori. Anche se la guida di compilazione di quest’anno non lo cita, segnalo il questionario di autovalutazione per verificare il livello di conformità alle principali norme inerenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, utile come spunto di riflessione (oltre di verifica dei presupposti applicativi della riduzione del tasso).