L’uso dei telefoni e le malattie professionali
Le sentenze citate, che fanno seguito alla storica sentenza di Cassazione del 2012 n. 17438, hanno qualificato queste patologie come malattie professionali con diritto all’indennizzo INAIL per i lavoratori.
I tre precedenti casi riguardano lavoratori che hanno utilizzato cellulari e cordless in modo intensivo.Per il caso di Ivrea la perizia ha accertato un utilizzo medio del cellulare e/o del cordless per circa 4 ore giornaliere in un arco di quindici anni, quindi, un uso intensivo e sicuramente superiore a quello della media.Alcuni studi richiamati anche dal consulente tecnico d’ufficio che si è occupato dei tre casi indennizzati, avevano evidenziato l’associazione tra l’esposizione ad onde elettromagnetiche ed un particolare tipo di tumore cerebrale chiamato neurinoma del Ganglio di Gasser che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, il nervo cranico trigemino.Quali fattori di rischio venivano considerati il tempo di esposizione, l’ipsilateralità (cioè l’utilizzo del telefono cellulare in una determinata area dello spazio endocranico) e l’età, con un rischio relativo calcolato molto significativo.Altri studi scientifici condotti, invece, tendevano ad escludere un legame netto e univoco tra l’esposizione alle onde elettromagnetiche e l’insorgenza dei tumori.La maggior parte degli studi scientifici condotti al riguardo, comunque, considerano un rischio l’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche qualificando l’utilizzo dei cellulari come agente potenzialmente cancerogeno.
L’OMS, massima autorità mondiale in campo sanitario, qualifica il cellulare come agente potenzialmente cancerogeno.
L’orientamento giuridico richiamato evidenzia due azioni immediate: la prima è quella riguardante l’INAIL la quale deve classificare i tumori collegati all’uso di cellulari e cordless in caso di intensa esposizione lavorativa, quale malattia professionale tabellata, nonché, ad intraprendere studi ed indagini epidemiologiche tese ad indagare quali siano gli effettivi limiti non nocivi dell’esposizione alle radiazioni elettromagnetiche dei cellulari e degli impianti wi-fi ad alta potenza presenti sui luoghi di lavoro.
La seconda azione è rivolta, invece, ad una valutazione del rischio nei DVR previsti dal decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche.
Va ricordato che l’articolo 28 di tale decreto legislativo prescrive che il datore di lavoro debba procedere alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
In altre parole, il datore di lavoro dovrà analizzare quale sia l’utilizzo di natura professionale dei telefoni da parte del dipendente e, qualora lo stesso sia intensivo, adottare e vigilare sull’adozione di misure di prevenzione, quale ad esempio l’utilizzo di auricolari o della funzione viva voce, così riducendo l’esposizione alle onde elettromagnetiche delle aree cerebrali.